Art. 3.

      1. In occasione della Giornata nazionale contro la violenza sulle donne sono organizzati:

          a) convegni, incontri ed eventi di sensibilizzazione sui temi della violenza sulle donne; iniziative atte a contribuire in modo positivo alla diffusione della cultura non violenta, anche con il coinvolgimento degli enti locali, delle scuole di ogni ordine e grado e delle università;

 

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          b) campagne di informazione e di promozione, a livello nazionale, contro la violenza sulle donne;

          c) iniziative a sostegno delle organizzazioni di volontariato, operanti nel territorio nazionale, dedite ad una costante campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e sui temi del rispetto della vita e del rifiuto della violenza.